Articoli

, ,

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI: TASSA DI ISCRIZIONE ANNUA E ASSEMBLEE ELETTORALI

Cari soci,

negli ultimi giorni sono emersi due temi meritevoli di particolare attenzione per la loro delicatezza e per l’eterogeneità delle informazioni in circolo e condividiamo con voi le parole scritte da Alessandro Beux, Presidente della Federazione Nazionale Ordini del TSRM:

1- Importo della tassa di iscrizione annua 2018
La tassa di iscrizione annua viene approvata dall’assemblea degli iscritti (art. 6 dei Regolamenti degli Ordini approvati dalla scrivente ai sensi dell’art. 35 del DPR 221/50), è riferita all’anno successivo a quello dell’approvazione (art. 4 del DLgsCPS 233/46) e di importo unico per tutti gli iscritti, almeno sino al 2019, quando le assemblee potranno fruire di quanto loro riconosciuto dall’art. 4 della legge 3/2018.

Pur comprendendo le motivazioni materiali che stanno alla base di chi si domanda perché in autunno deve pagare per intero la tassa d’iscrizione annua, si comunica che questa è la condizione nella quale, da decenni, si trovano i neolaureati TSRM e, presumo, Assistenti sanitari. Pertanto, sia per quanto indicato dalla normativa di riferimento che per l’equità sempre posta alla base delle nostre valutazioni e scelte, non è ammissibile un trattamento differente rispetto a quello al quale sono in questi giorni chiamati i professionisti che si stanno iscrivendo ai relativi albi.

Per una valutazione più obiettiva della questione si ritiene che sia importante tenere conto del fatto che, a differenza delle altre, nel caso della tassa di iscrizione annua le risorse economiche che i professionisti versano si fermano all’interno dell’Ordine e, tolto il contributo alle spese generali, sono direttamente ed esclusivamente destinate alle professioni di riferimento. Lo scorso 8 settembre il Tesoriere nazionale ha presentato la nuova impostazione dei bilanci previsionale e consuntivo di Ordini e Federazione, contenente un capitolo di spesa per ognuna delle 19 professioni afferenti all’Ordine. Sulla base di questa impostazione, più che un balzello la tassa di iscrizione annua deve essere intesa come investimento del singolo professionista a favore della professione alla quale appartiene, perché l’Ordine non è di qualcun altro, bensì dei professionisti iscritti. Inoltre, a differenza delle altre, nel caso delle risorse economiche derivanti dalla tassa di iscrizione annua, i professionisti hanno, col bilancio previsionale, la facoltà di indirizzarne l’allocazione e, col bilancio consuntivo, la facoltà di verificarne l’uso, in termini di aderenza al mandato, correttezza procedurale e documentale ed efficacia.

2- Assemblee elettorali autunno 2018
Relativamente a quegli Ordini che dovranno rinnovare i Consigli direttivi con assemblee da convocarsi nel terzo quadrimestre dell’anno in cui scadono (in questo caso, ottobre-dicembre 2018), nei mesi scorsi è stata posta formale richiesta al Ministero della salute su quale sia il maggior grado di coinvolgimento possibile dei professionisti in assenza dei DM sulla composizione della commissione d’albo e, più pertinente, del Consiglio direttivo.

Stante la situazione attuale vige il comma 14: Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Il prossimo 2 ottobre pomeriggio avverrà un incontro tra il Presidente del nuovo Ordine e il Direttore della DGRUPS, Dott.ssa Ugenti. Se in quell’occasione si riceveranno elementi utili sul tema, giungeranno tempestivamente agli Ordini.

, ,

Professioni Sanitarie e occupazione: i dati di Alma Laurea

Un’ottima notizia per i professionisti in ambito sanitario: continua il trend positivo dell’occupazione e scatta la rincorsa ai livelli del 2012-2013, anni in cui oltre il 70% dei laureati trovavano lavoro a meno di un anno dal conseguimento della laurea.

A evidenziare i dati postivi è il XX rapporto annuale del Consorzio Alma Laurea di Bologna, presentato presso l’Università di Torino.

Ci spiega tutto nel dettaglio Angelo Mastrillo​ Referente CONAPS Università nel suo articolo pubblicato su Il Sole 24 ore.

Clicca qui per leggere l’articolo.

, ,

Dati occupazionali 2017: in ripresa le professioni sanitarie.

Il XIX Rapporto Annuale del Consorzio AlmaLaurea di Bologna, presentato all’Università di Parma 16 maggio scorso, ha mostrato una fotografia attualissima dello stato occupazionale dei laureati in Italia.

Un’analisi accurata, che ha incluso la quasi totalità degli Atenei italiani e tutte le aree disciplinari. Per le professioni sanitarie sono emerse ottime notizie: il tasso occupazionale è in continua crescita, è infatti passato dal 63,4% dello scorso anno al 66,7%.

Ai primi cinque posti, tra le professioni sanitarie più “sicure” in termini di occupazione, si confermano:

  1. l’igienista dentale con l’87%;
  2. il logopedista con l’85%;
  3. il fisioterapista con l’82%;
  4. l’audioprotesista con l’82%;
  5. il podologo e terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva con l’81%.

Il presidente di AlmaLaurea, Ivano Dionigi, ha interpretato i dati come “timidi segnali” di ripresa, lenti ma confortanti.

Per leggere l’articolo completo del Sole24Ore clicca qui.
Per consultare il report completo clicca qui.

, ,

L’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie

La Legge 8 marzo 2017 n. 24 (in vigore dal prossimo 1° aprile) ha introdotto nel nostro ordinamento importanti disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Di seguito, un breve commento dell’avvocato Fabrizio Mastro del Foro di Torino che analizzerà l’introduzione di un’assicurazione obbligatoria per colpa grave, con oneri a proprio carico, per gli esercenti le professioni sanitarie.

 

L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE
La Legge 8 marzo 2017 n. 24 (in vigore dal prossimo 1° aprile) ha introdotto nel nostro ordinamento
importanti disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Tra queste, merita di essere sottolineata una novità assoluta: l’obbligo per ciascun esercente la
professione sanitaria (indipendentemente dal fatto che svolga la professione in strutture sanitarie
pubbliche o private) di stipulare, con oneri a proprio carico, un’adeguata polizza di assicurazione per
colpa grave.

La legge prevede che con Decreto del Ministro dello sviluppo economico (da emanare entro 120 giorni
dall’entrata in vigore della legge stessa) vengano determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative
prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.
Tuttavia il legislatore ha già fissato dei “paletti” molto precisi imponendo che la polizza preveda una
operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del
contratto assicurativo, purchè denunciati all’assicurazione durante la vigenza della polizza (retroattività).
Non solo, in caso di cessazione dell’attività professionale deve anche essere previsto un periodo di
ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni
successivi e riferite a fatti illeciti verificatisi durante la vigenza della polizza stessa.

Il tema della responsabilità professionale sanitaria è stato oggetto di accesi dibattiti (anche mediatici),
di importanti sentenze e di svariati testi legislativi di riforma della materia (si pensi al cd. decreto
Balduzzi).

Ciò è comprensibile perché la salute del cittadino è bene costituzionalmente garantito e, purtroppo,
molti sono stati i casi di malasanità che hanno suscitato sdegno e preoccupazione.

Ci si dimentica troppo spesso, tuttavia, che la stragrande maggioranza dei professionisti della sanità
lavora con dedizione e serietà salvando vite o, comunque, migliorando la salute del paziente.
Questa nuova legge risponde all’esigenza di porre un freno al proliferare del contenzioso nei confronti
della classe medica e sanitaria in generale ed introduce strumenti utili anche a tutela del cittadino (si
pensi all’istituzione del fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria).
Tuttavia il legislatore non si è posto il problema che il professionista sanitario ingiustamente accusato
di errori si trova comunque costretto a difendersi nel processo e che in caso di assoluzione (nel penale)
o di rigetto della domanda attorea (nel civile) non v’è automatica restituzione delle spese legali e peritali
sostenute per la difesa.

Quindi, nel stipulare una polizza assicurativa il professionista dovrà chiedere anche una copertura per
dette spese a meno che i decreti attuativi del Ministero non prevedano, come requisito minimo, tale
ulteriore garanzia.

Avvocato Fabrizio Mastro del Foro di Torino

 

Clicca qui per scaricare il commento in PDF.