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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonche’ di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare altresi’ disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’universita’; Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali; Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo e’ stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:

Clicca qui per scaricare il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE.

Dato a Roma, addi’ 17 marzo 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg

 

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CONSIGLIO DEI MINISTRI – 16 MARZO 2020

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 16 MARZO 2020

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, lunedì 16 marzo 2020, alle ore 12.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

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Clicca qui per scaricare il documento completo: a pagina 3 in evidenza la perte a cui fa riferimento il comunicato AIDI.

 

Fonte: http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324?fbclid=IwAR3-zamWm3NosWcwuL-I8gI4SntlpeaiJaVKabhWY-jtSBwIBaU_XtAnJ3s

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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Principali Misure del Decreto-Legge Covid Ter del 16 marzo 2020.

Puoi scaricare e leggere  il documento allegato per conoscere gli importanti dettagli!

CLICCA QUI!

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Prot. 1/2020 AIDI

….AIDI si è battuta per difendere il principio dell’autonomia professionale, non del singolo collega bensì, della categoria tutta e anche se in prima analisi sembra una sconfitta, siamo certi che anche grazie al vostro supporto questa battaglia di civiltà e diritto ci porterà ai risultati sperati, così come auspicato anche dal Collegio giudicante del Consiglio di Stato.

Sicuri che insieme supereremo anche questo momento, vi abbracciamo virtualmente gridando insieme a voi…

ANDRÀ TUTTO BENE!

Antonia Abbinante Domenico Pignataro Presidente AIDI Presidente AIDIPRO.

CLICCA E SCARICA IL DOCUMENTO

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SCARICA L’INFOGRAFICA DI AIDI SUL COVID-19

AIDI RICORDA a tutti i professionisti di  differire temporaneamente le

prestazioni professionali non strettamente improcrastinabili.

Qualora non sia possibile rimandare la prestazione, vi ricordiamo di

seguire delle regole ben precise e attenervi  ai protocolli

riportati nell’infografica realizzata da AIDI:

INFOGRAFICA AIDI COVID-19

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Il Presidente Conte firma il Dpcm 9 marzo 2020

 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Di seguito il testo del decreto.

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure gia’ previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro della salute Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421


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PERCORSI DI TRASMISSIONE DEL 2019-NCOV E CONTROLLI NELLO STUDIO DENTISTICO International Journal of Oral Science (2020) 12:9

Traduzione ed adattamento inglese-italiano tramite traduttore online

Dr.Luca Zoboli-Odontoiatra-Aprilia-LT-Italia con note integrative da Wikipedia alla data del 08-03-2020

Xian Peng 1 , Xin Xu 1 , Yuqing Li 1 , Lei Cheng 1 , Xuedong Zhou 1 e Biao Ren1

 

Clicca qui per leggere il documento completo TRADOTTO IN ITALIANO!

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Coronavirus, firmato il Dpcm 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

 

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tutte le attività congressuali organizzate da AIDI, sono sospese sino al 15 marzo anche al di fuori della zona rossa.

 

AIDI per rispondere all’emergenza coronavirus, coerentemente a alle misure precauzionali adottate dal governo, informa che tutte le attività congressuali organizzate da AIDI, sono sospese sino al 15 marzo anche al di fuori della zona rossa.

 

Clicca qui per prendere visione del documento completo!

 

 

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Coronavirus: gratis il corso ECM per gli operatori sanitari: “Promuovere il sapere diffuso è impegno sociale”

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