leggi e norme riguardanti la professione degli igienisti

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La FORMAZIONE del PERSONALE SANITARIO SULL’ ALLATTAMENTO

Raccomandazioni del Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare sulla Promozione dell’Allattamento (TAS),

delle Società scientifiche, degli Ordini e delle Associazioni professionali

 

“L’allattamento rappresenta una componente vitale del diritto di ogni bambino di poter raggiungere il proprio massimo potenziale biologico: tale obiettivo va raggiunto sostenendo ogni madre al fine di permetterle di esercitare il diritto di prendere una decisione consapevole sull’alimentazione del proprio figlio. L’eventuale scelta di non allattare o di interrompere precocemente l’allattamento non dovrebbe essere l’inevitabile conseguenza della mancanza del necessario sostegno.

I professionisti della salute hanno un ruolo fondamentale nel sostenere tali diritti e nel fornire, quando richiesto, un supporto che risulti concreto ed efficace (Davanzo 2002; Handa 2013). Promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento significa tutelare la salute materna e quella infantile, ridurre i costi socio-sanitari (Cattaneo, 2006; Walters 2019) e ambientali e indurre un cambiamento culturale ed organizzativo nelle strutture sanitarie (Cleminson 2015; UNICEF Italia 2015a).”

 

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Uno spiraglio per le norme contro abusivi e per l’albo degli igienisti dentali.

È stato approvato all’unanimità dalla Commissione igiene e sanità del Senato il disegno di legge “Norme varie in materia sanitaria” d’iniziativa governativa presentato dal Ministro Lorenzin unificando nel testo approvato parte larga di analoghi provvedimenti presentati da quasi tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione; ora il testo approvato va all’esame dell’Aula del Senato.

“Si tratta di misure attese da tempo dai cittadini e da tutti gli operatori del mondo sanitario. Per questo sono particolarmente felice dell’approvazione, dopo un lungo iter che ha garantito il necessario dibattito parlamentare e gli approfondimenti, presso la 12° Commissione Senato – del disegno di legge che porta il mio nome”, sottolinea in un comunicato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin (nella foto).

“E’ un provvedimento atteso da decenni – afferma in una nota il Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo che sta seguendo per il Governo Renzi l’iter parlamentare del provvedimento – che affronta questioni rilevanti dell’assetto sanitario offrendo risposte puntuali e largamente condivise. Ringrazio la relatrice del provvedimento, la sen.ce Emilia Di Biasi, presidente della stessa Commissione, per l’ottimo e appassionato lavoro svolto e i senatori della Commissione i quali hanno votato il testo all’unanimità dei presenti”.

“ora ci auguriamo che il testo approdi in tempi rapidi in Aula e che con questo provvedimoento si ponga fine alle polemiche fuori dal tempo e si proceda al riconoscimento di tutte le professioni sanitarie nel rispetto delle regole europee che devono valere per tutti” ha commentato la Senatrice Emilia Grazia De Biasi.

 

Il provvedimento, in particolare affronta il tema degli ordini e professioni sanitarie, oltre un milione di professionisti,  avviando  una loro riforma organica  con un intervento diretto di riordino per il riassetto della normativa vigente risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, allo scopo di rendere, in maniera immediata, il sistema più aderente alle attuali esigenze odierne in particolare per quanto attiene all’interesse dei cittadini utenti.

“E’ un ammodernamento -continua la nota del Ministero- della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie in un contesto derivante che ne scaturisce peraltro dai principi recati dalla direttiva 2005/36/CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché dalle proposte di modifica della predetta direttiva, tra le quali figura la previsione di un sistema di allerta per comportamenti non coerenti con la deontologia professionale. Si tratta di  professioni che  per la loro specificità rispetto ad altri ordinamenti professionali, garantendo un bene/diritto costituzionalmente garantito quale la salute,  necessitano del mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità”.

La proposta di legge o non propone l’istituzione di nuovi enti pubblici bensì effettua e le seguenti operazione di ammodernamento:

a) adegua la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute in riferimento al loro funzionamento interno;

b) muta la denominazione di collegio in ordine per effetto del mutato quadro ordinamentale e formativo.

Con l’intervento operato si sostituisce gran parte del predetto decreto legislativo n. 233 del 1946, inoltre, si dispone che tali enti pubblici non economici sono organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei co-dici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. Tra i compiti assegnati ai predetti enti figurano la tenuta e la pubblicità degli albi delle rispettive professioni e la verifica del possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale, la valutazione delle attività di formazione continua, il rafforzamento dei codici deontologici, la trasparenza della comunicazione, l’istituzione di specifici organi disciplinari e la definizione di idonee procedure a garanzia dell’autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, separando la funzione istruttoria da quella giudicante in particolare attraverso la costituzione di appositi uffici istruttori di albo cui partecipa, oltre agli iscritti a tal scopo  sorteggiati, anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime, nominato dal Ministro della salute.

Inoltre si  trasformano gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine, quello dei tecnici sanitari di radiologia medica professioni tra loro omogenee e compatibili, quali le professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione  che pur regolamentate non  hanno ancora albi professionali. Tra questi anche gli igienisti dentali

Infine è prevista l’istituzione delle nuove professioni sanitarie di osteopata e chiropratico. Completa il quadro il passaggio a professioni sanitarie di biologi e psicologi, nonché l’istituzione dell’albo dei fisici nell’ordine dei chimici il passaggio di queste quattro professioni sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

Tra le norme contente quella che inasprisce le pene per abusivi e prestanome.

Non appena sarà diffuso il testo licenziato dalla Commissione analizzeremo nel dettaglio i provvedimenti di interesse odontoiatrico.

Da ODONTOIATRIA33 : clicca qui per l’articolo

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Corte di Cassazione. Il medico non può fare terapia riabilitativa. Essa spetta a chi detiene “specifico diploma universitario”

Ribaltata una precedente sentenza del 2003 che sanciva una sorta di competenza universale per il medico. Ma oggi la Corte afferma che la “laurea in medicina consente l’espletamento di attività ausiliarie ma non anche di attività, quale la terapia riabilitativa, che non hanno tale carattere ed il cui svolgimento postula uno specifico diploma universitario”. La Sentenza

28 MAR – La Corte di cassazione torna, dopo molti anni, sulla problematica relativa al corretto titolo per esercitare una professione sanitaria. Nel 2003 affermò che qualunque esercente la professione medica poteva esercitare la professione di fisioterapista in quanto la limitazione posta dai profili professionali si riferiva “ai non laureati (fisioterapisti, infermieri, logopedisti ecc.) e non al medico, che in quanto titolare della laurea in medicina e chirurgia è abilitato ad esplicare assistenza sanitaria in funzione di prevenzione, diagnosi, e cura, di guisa che il diploma di specializzazione nella riabilitazione non può essere previsto tra i requisiti, la cui mancanza impedisca a qualsivoglia medico di esercitare la terapia della riabilitazione”. Concludeva la Corte (Corte di cassazione, VI sezione penale, sentenza 25 novembre 2003, n. 49116) che il medico, in quanto iscritto a un ordine professionale poteva esercitare “lecitamente attività professionale, la quale è caratterizzata dall’autonomia sia nella scelta dell’area di intervento, sia nell’accettazione o meno delle domande di assistenza rivoltegli”. (Nel caso di specie il medico esercitava di fatto l’attività di fisioterapista).

La Corte aveva quindi sposato la classica interpretazione dell’attività medica senza alcuna distinzione con l’attività sanitaria. Da questo punto di vista perdeva di ogni significato il pur disposto testuale della legge 42/99 che riconosce a ogni professione sanitaria “un campo proprio di attività e di responsabilità”. L’attività medica non aveva quindi confini, quanto meno, “verso il basso”.

Ma ora ci torna sopra la sezione lavoro della Suprema Corte addivenendo, con una nuova sentenza Nuova Sentenza, a una interpretazione più avanzata e contrapposta. Nella causa di lavoro legata a un licenziamento di un operatore sanitario, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, e che esercitava l’attività di terapista della riabilitazione (rectius fisioterapista) motivata con il rischio della perdita dell’accreditamento regionale la sezione lavoro ha affermato il principio di diritto secondo il quale la “laurea in medicina consente l’espletamento di attività ausiliarie ma non anche di attività, quale la terapia riabilitativa, che non hanno tale carattere ed il cui svolgimento postula uno specifico diploma universitario”. Questo l’innovativo principio di diritto che cambia l’antico orientamento della giurisprudenza penale della stessa Corte. Al di là delle peculiarità del caso di specie che ha dato luogo alla sentenza, l’innovazione non è di poco conto in quanto determina l’esclusività dell’esercizio professionale per tutte le professioni. Vi saranno le solite difficoltà nell’individuazione dell’esclusività, ma il principio è tracciato.

Ancora una volta, al netto delle polemiche di questi mesi sul “comma 566”, la giurisprudenza agisce in via di supplenza rispetto alla litigiosa politica, determinando un limite che viene posto proprio dalle leggi sulle professioni sanitarie. Ad oggi, curiosamente, le uniche norme di carattere generale che riguardano la professione medica sono contenute proprio nelle leggi di abilitazione all’esercizio professionale delle professioni sanitarie e i tentativi, di costruirne una, sulla pura attività medica, sono parsi fino ad ora goffi, impacciati e disorganici.

Luca Benci
Giurista

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DAL CONAPS IN DATA 18 FEBBRAIO: LEGGI LA NOTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SU PROFESSIONI SANITARIE A PARTITA IVA

Nota al Presidente del Consiglio su PS a Partita Iva inviata dal Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie, del quale AIDI fa parte!

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GESTIONE SEPARATA INPS: LEGGI IMPORTANTE ARTICOLO PUBBLICATO GIORNI FA SUL SOLE 24 ORE SANITA’ CON INTERVISTA AL PRESIDENTE AIDI

Sole Sanita 20 gen. 2015 gestione INPS

SCARICA L’articolo uscito in questa settimana sul SOLE 24 ORE SANITA’, con l’intervista al presidente AIDI dr.ssa Marialice Boldi e Presidente UNID dr Maurizio Luperini riguardante la gestione separata INPS.

 

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18 Dicembre 2013:Approvato dal Consiglio dei Ministri il ddl Lorenzin – Ecco le nuove norme su sperimentazioni, riforma ordini, prevenzione…… Leggi il Comunicato Co.N.A.P.S., il DDL e guarda il videomessaggio del Ministro Lorenzin

COMUNICATO CONAPS 18.12.13

ddl_albi_e_ordini

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=18753

 

 

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L’ORDINANZA del TAR Emilia Romagna n. 567/213 DA’ RAGIONE AGLI IGIENISTI DENTALI PER L’APERTURA IN PROPRIO DI UNO STUDIO DI IGIENE DENTALE! SCARICA L’ORDINANZA

Ordinanza TAR Emilia Romagna 567/213

Il TAR Emilia Romagna dà ragione agli igienisti dentali e sospende il provvedimento che nega ad un igienista dentale l’apertura in proprio di studio di igiene dentale.
Ieri mattina l’udienza di discussione, oggi l’ordinanza Tar Emilia Romagna n. 567/213.
Il caso è semplice: un igienista dentale socio AIDI presenta domanda di apertura di studio di igiene dentale nel comune di Pieve di Cento (Bologna).
L’Azienda Usl di Bologna, incaricata di effettuare i controlli igienico-sanitari, nega la possibilitá di rilascio dell’autorizzazione sostenendo che “l’attivitá di igienista é pericolosa e deve quindi essere svolta all’interno di uno studio odontoiatrico”: posizione appoggiata dalla Regione Emilia Romagna.
Tale diniego viene impugnato davanti al Tar del capoluogo emiliano, in ragione anche della nota recentemente assunta dal Ministero della salute sul tema, come pubblicato nei giorni scorsi.
Nel procedimento, in appoggio e sostegno alla posizione del’igienista dentale, è intervenuta l’AIDI con l’intento di affermare con determinazione quella che, da sempre,  è la posizione dell’associazione in merito al diritto degli igienisti dentali di esercitare la loro professione in completa autonomia pur rispettando “l”indicazione” dell’odontoiatra.
E il Tar ha ritenuto che il diniego opposto all’igienista dentale non trovi fondamento giuridico: ne ha quindi sospeso l’efficacia.
In ragione poi della rilevanza della questione la discussione di merito è stata fissata il 13 marzo 2014.
Un sentito ringraziamento all’Avv. Silvia Stefanelli che da sempre affianca l’AIDI dal punto di vista legale fornendo autorevoli pareri e che in tale occasione ha magistralmente condotto la diatriba.

ANCORA UNA VOLTA L’AIDI HA DIMOSTRATO NEI FATTI IL SUO IMPEGNO A DIFESA E SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI IGIENISTI DENTALI!

Marialice Boldi

Presidente Nazionale AIDI

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Grazie all’intervento di AIDI il Ministero della Salute si è espresso in maniera favorevole riguardo all’apertura di uno Studio autonomo di Igiene Orale. Questo il lavoro che AIDI fa per i soci. FATTI, NON PAROLE!- Scarica il Parere

PARERE AIDI – MINISTERO DELLA SALUTE

Carissimi soci,

come certo ricorderete, la Regione Emilia Romagna aveva negato al nostro socio Zeno Melloni la possibilità di aprire uno studio autonomo di Igiene Orale.

AIDI, con l’assistenza del nostro “storico” Avvocato Silvia Stefanelli, ha sostenuto il procedimento di ricorso al TAR dell’Emilia Romagna di Zeno Melloni e presentato un ricorso “ad adiuvandum”.

Al fine di supportare validamente il ricorso, abbiamo posto al Dott. Leonardi, Direttore del Ministero della Salute, un esplicito quesito che chiarisse, una volta per tutte, ogni dubbio in relazione alla possibilità per l’igienista dentale di lavorare senza la presenza dell’odontoiatra, di aprire studi autonomi e di acquistare attrezzature per l’esercizio della professione, ben inteso limitatamente alle sue competenze.

Dopo un incontro al Ministero, telefonate ed e-mail, finalmente è arrivato il parere che, come ci aspettavamo, chiarisce perfettamente ogni aspetto e risponde ai quesiti in modo positivo.

Vi consigliamo di stampare il parere allegato e di tenerlo tra la vostra documentazione per poterlo mostrare ad ogni richiesta.

Grazie all’intervento di AIDI, quindi, si sta finalmente facendo luce su di una problematica da tempo dibattuta e mai pienamente chiarita perchè, sino ad ora, il Ministero non si era mai espresso in maniera così esplicita.

Attendiamo ora la sentenza del TAR che chiudererebbe definitivamente e positivamente la questione.

Questo il lavoro che facciamo per i soci.

                                              AIDI: FATTI, NON PAROLE!

Dott.ssa Marialice Boldi

Presidente Nazionale AIDI

marialice.boldi@gmail.com

presidente@aiditalia.it

Tel. 3478734511

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