Come aprire uno studio
Apertura studio professionale
Lo Studio Professionale di Igiene Dentale è il luogo fisico in cui il Professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero professionale in base al D.M. 15 marzo 1999, n. 137, leggi 42/99, 251-00.
Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Igiene Dentale, i Diplomati Universitari in Igiene Dentale e tutti i Titoli equipollenti in base all’articolo 4 comma 1 della legge 42/99, al D.M. del 27 Luglio 2000 ed all’articolo 1 comma 10 della legge 1/02.
Da ricordare che gli igienisti dentali svolgono la loro Attività Professionale su indicazione degli Odontoiatri, in strutture Sanitarie Pubbliche e Private, in regime di dipendenza o di Libero Professionista, o in proprie strutture di Prevenzione e Igiene Dentale.
Lo Studio Professionale non necessita di alcuna autorizzazione ad eccezione di quella inerente la possibilità di effettuare pubblicità sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M. 657/94, va richiesta al Sindaco competente del territorio.
Per aprire e condurre uno Studio Professionale di Igiene Dentale è sufficiente recapitare al Sindaco competente per territorio “la Denuncia” d’Inizio Attività ( D.I.A.).
In alcune regioni, come ad esempio nelle Marche e nel Lazio, bisogna recapitarla alla ASL competente per territorio.
Alla D.I.A. vanno allegati il Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Igiene Dentale, la Planimetria, la Destinazione d’Uso dei locali.
Non bisogna assolutamente confondere lo Studio Professionale, adibito espressamente all’esercizio libero professionale, con l’Ambulatorio, regolamentato dal D.P.R. n. 37 del 14 Gennaio 1997, dove è necessaria la Direzione Medica e dove, secondo il regime di impresa, possono essere utilizzati dipendenti e collaboratori.
E’ possibile aprire e condurre uno studio professionale anche in forma associata a patto che ogni singolo professionista, alla luce della normativa attuale, abbia una propria Partita IVA con la quale rilasciare direttamente le ricevute sanitarie alle proprie persone assistite.
In questo caso lo scopo dell’associazione o della società costituita è principalmente quello di offrire un servizio per la gestione delle spese di affitto e delle bollette dei locali in cui i colleghi esercitano la libera professione.
L’Igienista Dentale, fermo restando e fatti salvi i requisiti di sicurezza dell’impiantistica elettrica del proprio Studio, può utilizzare apparecchiature Elettromedicali (Riuniti, Laser, ecc.) complementari al proprio esercizio professionale.
Chi intendesse iniziare la libera professione in uno Studio Professionale deve seguire la seguente procedura:
- Comunicazione di apertura dello Studio tramite Denuncia d’Inizio Attività da recapitare, di norma, al Sindaco o alla ASL di ubicazione in base alle specifiche normative regionali.
- Alla presente comunicazione, chiamata D.I.A. (Denuncia d’Inizio Attività), vanno allegati il Diploma di Laurea Triennale in Igiene Dentale o Titolo Equipollente, “la Planimetria” con copia dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, di proprietà, ecc.) e la Destinazione d’Uso dei locali.
- E’ necessario allegare alla D.I.A. una relazione tecnica, redatta da un Geometra, Architetto o Ingegnere iscritti all’Ordine, attestante l’agibilità dei locali, la sicurezza e la conformità dell’impiantistica elettrica e termoidraulica alle vigenti normative, nonché la messa in regola in materia di barriere architettoniche nel caso in cui si intenda agevolare l’utenza o accedere ad un eventuale accreditamento dello Studio Professionale tuttora non ancora possibile.
- Nessuna autorizzazione deve essere preventivamente richiesta alla ASL competente per territorio che, comunque, può effettuare controlli inerenti i sopracitati requisiti di agibilità, igiene e sicurezza dei locali dove è situato lo Studio Professionale.
- Apertura della partita I.V.A. e tenuta dei Libri Contabili vidimati (Registro degli Acquisti e delle Spese, Bollettario delle Ricevute Sanitarie).
- Si rammenta che le attività Sanitarie svolte dall’ Igienista Dentale e le prestazioni Sanitarie fornite alla persona sono esenti IVA ai sensi del D.M. del 17 Maggio 2002.
- La pubblicità Sanitaria è regolamentata dalla legge n. 175/92 e successive modificazioni. A tale proposito si ricorda che il DLG. n. 362 del 14 ottobre 1999, concernente “disposizioni urgenti in materia di Professioni Sanitarie”, all’articolo 12 consente la pubblicità, oltre che sulle riviste specializzate del settore, anche su giornali quotidiani e periodici di informazione.
- La domanda per poter effettuare pubblicità sanitaria (targhe, inserzioni ecc.) va indirizzata al Sindaco competente per territorio che ne autorizza la relativa concessione. La pubblicità sanitaria può essere effettuata solo quando si è in possesso del relativo numero di concessione rilasciato dal Sindaco e deve essere effettuata rigorosamente ai sensi di legge.
Ambulatori
Tutte le Norme che autorizzano l’apertura e l’esercizio di attività medica in strutture sanitarie di tipoambulatoriali, trovano fondamento nell’articolo 193 del Testo Unico Leggi Sanitarie (TULLS) (R.D.1265/1934) tuttora vigente. In origine tale articolo prevedeva al primo comma, una specialeautorizzazione del Prefetto. Il DPR N. 854 del 10/06/1955 all’art. 23 ha espressamente stabilito, alprimo comma, l’attribuzione al Sindaco del Potere di concedere l’autorizzazione all’apertura degliambulatori (sostituendo l’ autorizzazione prefettizia).
La legge di riforma sanitaria 833/78 all’art. 13 (non abrogato) ha permesso l’attribuzione ai Comunidelle funzioni amministrative, in materia sanitaria, non espressamente riservate allo Stato ed alleRegioni concedendo alla figura del Sindaco la qualifica di Autorità Sanitaria Locale. La stessa833/78 all’art. 43 prevede al comma 1 che: “la legge regionale disciplina l’autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato……“.
In ultimo il D.lgs 229/99, altrimenti conosciuto come riforma ter (Riforma Bindi), all’art. 8 terdispone che le Regioni determinano le modalità ed i termini per la richiesta e l’eventuale rilasciodell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie riprendendo quanto già previsto dalla833/78.
Si sottolinea che tale D.lgs 229/99, al comma 2 dell’art. 8 – ter prevede che: ”l’autorizzazioneall’esercizio di attività sanitarie è , altresì, richiesta , per gli studi odontoiatrici, medici e di altreprofessioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale..”.
La Corte di Cassazione Sez. I . con sent. Civile n.256 del 14/01/1998, definisce gli ambulatori di cuiall’art.193 TULLS come “aziende ambulatoriali”, sottolineando la valenza imprenditoriale di taliPresidi.
La legge 412/1991 , all’art.4 comma 2, prevede espressamente la possibilità di convenzioni conistituzioni sanitarie private poliambulatoriali gestite da società purché autorizzate ed in possesso di un Direttore Tecnico o Sanitario:”….Le convenzioni possono essere stipulate anche conistituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimicocliniche,di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radianteambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro.
Pertanto sotto il profilo della legislazione sanitaria, gli ambulatori autorizzati ai sensi dell’art.193 TULLS, anche se gestiti da società purché diretti da un Direttore Tecnico o Sanitario, possonoeffettuare prestazioni mediche o odontoiatriche.
Studi Medici
L’attività medico sanitaria esercitata nei gabinetti o studi medici non può essere effettuata pressostrutture aventi finalità commerciali o comunque da società commerciali. L’art.2229 del CodiceCivile e la legge 1815/1939, art.1 e 2, oltre a prevedere la necessaria iscrizione in appositi albi,sanciscono il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali e distinguono ilprofessionista dall’imprenditore. E’ vietato che un’impresa commerciale possa svolgere un’attivitàprofessionale protetta anche sotto forma di ditta individuale, il cui titolare non si identifichi con unprofessionista abilitato, munito dei requisiti di legge( Laurea, Abilitazione, iscrizione all’OrdineProfessionale).
Infatti l’art. 2 della Legge n.1815/1939 prevede che è ” vietato costituire , esercire,o dirigere sottoqualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società,istituti,……..i quali abbianolo scopo di dare, anche gratuitamente ………….prestazioni di assistenza o consulenza in materiatecnica, legale……..”. Tale articolo risulta abrogato dalla legge 266/97 (riforma Bersani), ma mancando i decreti attuativipermane il divieto di cui sopra.
La Corte di Cassazione, Sez.III, Sent. N.10043 del 06/07/1995, precisa che tra ambulatorio e studio medico corre la stessa differenza che corre tra l’esercizio di una impresa ai sensi degli artt. 2082 e 2555 c.c. e l’esercizio di una professione intellettuale ai sensi dell’art. 2229 c.c., secondo la interpretazione corrente che ne da’ la dottrina civilista.Pertanto lo studio professionale o gabinetto medico è una struttura privata, non aperta al pubblico, sovente coincidente con la privata abitazione ove il Sanitario eroga la prestazione professionale senza intermediazione. (cfr sentenza Cass. Civ.n.7738/1993 -).
Percio’, il carattere personalissimo della prestazione sanitaria resa nei gabinetti medici o studimedici, viene meno dove vi è interposizione di un’impresa commerciale tra il professionista ( ilmedico) ed il cliente.Deve sempre essere prevista la separazione dei locali dove si svolge attività sanitaria da quellidove l’attività è commerciale o addirittura di altro tipo. (autoscuole – laboratori odontotecnici –centri estetici).
Cosa intende la legislazione per “apertura al pubblico”
Lo Studio medico non è luogo aperto al pubblico al contrario dell’Ambulatorio.Si tratta di capire a questo punto che cosa si intende con la dizione “aperto al pubblico”.
Si ha, in generale, l’obbligo di apertura al pubblico in tutti i casi in cui un esercizio, sanitario o anche non sanitario, è tenuto in base alla normative che lo regola ad offrire il proprio servizio agli utenti in certi orari predeterminati ed è obbligato altresì, fornendo un servizio pubblico o di interesse pubblico, ad erogare il proprio servizio a chiunque lo richieda.
In questo senso, tenuto conto della normativa che le disciplina, devono sicuramente considerarsi”aperte al pubblico” tutte le strutture autorizzate di cui all’art. 193 e 194 del TULLS.
Al contrario lo studio medico del singolo professionista,alla stregua di ogni altro studio professionale è il luogo in cui il soggetto abilitato svolge la sua libera professione: quindi può, a suaassoluta discrezione, ricevere i pazienti negli orari che ritiene più opportuni, e che possono anche variare e, volendo, può anche rifiutare l’erogazione della propria prestazione (con l’ovvio limitedell’omissione di soccorso).
Quindi sussistendo queste possibilità può affermarsi che lo studio del singolo professionista non è uno spazio aperto al pubblico, e può anche identificarsi con la propria abitazione privata.
Tutto questo contrasta con l’utilizzo di apparecchiature come quelle Laser che inducono all’applicazione di norme specifiche.
In altri termini, come può conciliarsi la destinazione di localiad esclusivo uso di attrezzature Laser e con segnaletica regolata da norme specifiche di cui al D.Lvo493 /1996 ed alle norme CEI 76-2, col fatto che quegli stessi locali non sono aperti al pubblico enon sono soggetti a nessuna forma di vigilanza da parte dello Stato?. Infatti lo studio Medicoprivato oltre non soggiacere a nessuna forma autorizzativa, non è soggetto a nessun requisitostrutturale. Potrebbe mancare per esempio la sala di attesa oppure mancare l’arredo.(naturalmente lo studio medico privato del medico convenzionato deve avere i requisiti strutturali previsti dalla Convenzione: art. 36 commi 2-3-.4)
Ma, come valutare la complessità strutturale o delle attrezzature? La risposta non può essere né di tipo quantitativo né di tipo qualitativo perché mancherebbero deiparametri obiettivi. Un apparecchio per esami doppler, un apparecchio per ecografie o perelettrocardiogrammi determina la complessità della struttura? E il numero delle stanze dello Studiopuò determinarne la complessità?
Come si rileva da quanto sopra esposto, se l’attrezzatura utilizzata richiede autonomamenteparticolari accorgimenti strutturali, quali segnaletica, locali a destinazione d’uso esclusivo, utilizzodi Dispositivi di Protezione Individuali (occhialini scuri per il Laser), superfici non riflettenti,sistema di blocco in caso di utilizzo accidentale, allora la struttura che ospita l’attrezzatura assumele caratteristiche di complessità tale da richiedere la speciale autorizzazione di cui all’art. 193TULLS. Se così non fosse, ogni struttura che non possedesse i requisiti minimi previsti dalla normativavigente , potrebbe autoclassificarsi studio medico e non soggiacere ad alcuna autorizzazione e diconseguenza alla vigilanza prevista da parte dello Stato.